(Daniel Chodorkoff)

storia bellunese

E' l'anno 737 quando Liutprando, re longobardo,

infeuda la corte di Zumelle, subito contesa da Giovanni

conte di Belluno con sanguinose lotte,

tanto che nel 750 dovette accorrere

Astolfo

re longobardo, per redimere la guerra...

 

stulfa peter

 

 

i miei viaggi

ospitalitaveneta.it

google earth

Zumelle

Zumelle

Le dolomiti sono bellunesi per il 50%



 

 

Contatore sito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fagiolo fagioli lamon gialet agricoltura sovramonte biologico bio mais perla perlato dolomiti bellunesi parco provincia belluno dolomitici dolomitico

azione agricola bed and breakfast pedavena b&b bb

rivoluzione agricola facebook

bb b&b bed and breakfast dolomiti azione agricola

casa dolomiti belluno dormire a belluno

 

 

 

 

 

yoga

La costituzione

spiegata

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.